Discoll
DISCOLL
COSA E' LA DISCOLL (c.d. disoccupazione per lavoratori cococo)
L’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” è una prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione
A CHI SPETTA
La prestazione spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno perso involontariamente l’occupazione e che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS.
L’indennità non spetta, invece, a:
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collaboratori titolari di pensione;
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titolari di partita IVA;
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amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
REQUISITO CONTRIBUTIVO
La prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
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stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di prestazione;
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almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso (accredito contributivo di una mensilità).
DECORRENZA
La DIS-COLL decorre:
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dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
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dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l'ottavo giorno successivo alla cessazione;
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dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
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dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque entro i termini di legge.
La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso. In ogni caso, la prestazione può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi.
Qualora sia fruita parzialmente, in occasione della presentazione di una nuova domanda di DIS-COLL, non saranno computati ai fini del calcolo della durata un numero di mesi di contribuzione pari al doppio dei mesi di prestazione fruiti.
La fruizione dell’indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.
L'IMPORTO DELL'INDENNITA'
L’indennità di disoccupazione è pari al 75% del reddito medio mensile quando tale reddito è inferiore a 1.221,44 euro (rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell’anno precedente). È, invece, pari al 75% dell'importo di 1.221,44 euro, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.221,44 euro, quando il reddito medio mensile che costituisce base di calcolo della DIS-COLL sia superiore all’importo di 1.221,44 euro.
L’importo massimo mensile non può superare i 1.328,76 euro.